IPERAMMORTAMENTO NEL SETTORE SANITARIO

La circolare n. 48160 del 1 marzo 2019 chiarisce alcuni elementi sull’applicazione dell’ iperammortamento per beni ed apparecchiature impiegati nel settore sanitario.

Quali sono le categorie che beneficiano dell’iperammortamento?

Gli investimenti oggetto di trattazione possono essere raggruppati sommariamente nelle seguenti voci:

  • Apparecchiature per la diagnostica di immagini: rientrano in questa voce tutte le apparecchiature volte alla “creazione” di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche, comprese ovviamente quelle utilizzate in medicina nucleare.
  • Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia: rientrano in tale voce tutte le apparecchiature volte al trattamento delle cellule tumorali, indipendentemente dalla tecnica di radioterapia e radiochirurgia utilizzata.
  • Robot: sono ricomprese le diverse tipologie di robot e sistemi robotizzati per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi.
  • Sistemi automatizzati da laboratorio: in questa voce rientrano i sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche.

Come classificare i beni?

Individuata la tipologia di bene, per quanto riguarda la classificazione dello stesso nell’ambito dell’allegato A, si possono tutti unitariamente ricondurre al punto 3 dell’elenco di suddetto allegato “Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.

Ai fini dell’iperammortamento, come vengono considerati i software che interagiscono con le apparecchiature?

Visto che i beni in questione risultano dotati di componentistica software indispensabili allo svolgimento delle operazioni, richiamando ciò che scritto in merito nella circolare 4/E del 30 marzo 2017, nel caso in cui il software sia per l’appunto integrato in un bene materiale dell’allegato A, non si deve operare distinzione tra componente materiale e immateriale.

Nel caso in cui il sistema software (cd. “stand alone”) invece interagisca con un bene ma non sia indispensabile per il suo funzionamento, può essere agevolato con una maggiorazione del 40%, sempre che sia riconducibile a una delle voci dell’allegato B.

Entro quando deve essere acquisita la perizia tecnica giurata?

Per la concreta fruizione del beneficio dell’iperammortamento è necessario che entro la chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale si verifica l’effettuazione dell’investimento e/o dell’interconnessione dei beni, venga effettuata la perizia tecnica giurata o attestazione di conformità.

Ad esempio, nel caso di periodi di imposta che coincidano con l’anno solare, per il 2019 la perizia tecnica giurata dovrà essere acquisita entro la data ultima del 31 dicembre 2019.

Si ricorda, infine, che l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione è stato esteso agli anni 2019 e 2020 alle condizioni di cui all’art. 1 comma 60 della legge di bilancio 2019, con entità dei benefici modificati.

AMB Studio è a disposizione per ogni delucidazione e per la redazione della documentazione utile per la fruizione dell’iperammortamento; per ogni specifica richiesta di chiarimento è possibile scrivere a info@ambstudio.net anche attraverso la pagina dei contatti.