In attuazione del Piano Industria 4.0, con la legge di bilancio 2017 è stata data attuazione alle prime misure relative alla Proroga della disciplina del “super ammortamento” e introduzione del “iperammortamento”.

Iperammortamento: come funziona e quando scade?

E’ stata prevista la possibilità, per i soli titolari di reddito d’impresa, di una maggiorazione del 150% sugli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; tali bonus sono stati confermati e inseriti anche nel testo della legge di bilancio 2018.

La misura rimane di fatto identica, continuando a prevedere una maggiorazione del 150% del prezzo di acquisto su taluni beni, con una proroga sull’estensione temporale. Difatti, come citato nell’articolo 1, comma 30 di suddetta legge di bilancio le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

Si ricorda inoltre, con la legge del 27 dicembre 2017 n.205, nell’articolo 1, comma 29, che:  ‘Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e’ maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232′.

Per ogni specifica richiesta di chiarimento e per conoscere quali beni possono beneficiare dell’iperammortamento è possibile scrivere a info@ambstudio.net o collegarti alla pagina dei contatti.