La nuova normativa antincendio

I nuovi provvedimenti relativi alla sicurezza antincendio che, in attuazione dell’art. 46 del D.Lgs 81/08, abrogano e sostituiscono le disposizioni del DM 10/03/1998 e si affiancano a quelle del DM 03/08/2015 sono elencate di seguito:

  • DM 01/09/2021 (Decreto Controlli);
  • DM 02/09/2021 (Decreto SGA);
  • DM 03/09/2021 (Decreto MiniCodice).

Per illustrare come ognuno di essi interviene nella strutturazione della nuova sicurezza antincendio sin dalle rispettive entrate in vigore nei mesi di settembre e ottobre 2022, di seguito sono riportati alcuni stralci della normativa.

DM 01 settembre 2021

Questo primo Decreto stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi antincendio, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3 del D.Lgs 81/08.

Le tematiche che vengono affrontate dal decreto riguardano non solo i controlli e le manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio, ma anche la qualificazione dei tecnici manutentori, i quali devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per come previsto dall’art. 4 del Decreto e dall’allegato II.

Il DM 01/09/2021, entrato in vigore il 25 settembre 2022, è stato successivamente modificato con DM 15/09/2022 che, in particolare, ha:

  • Riformulato le disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio, elencandole nell’allegato II;
  • Differito di un anno l’entrata in vigore delle suddette disposizioni sulla qualificazione dei manutentori, con nuova data fissata al 25 settembre 2023.

DM 02 settembre 2021

Piano emergenza ed esercitazioni sicurezza antincendio

L’articolo 2 del Decreto, con riferimento alla sicurezza antincendio, elenca i casi in cui vige l’obbligo di predisposizione di un Piano di Emergenza e cioè:

  • Luoghi di lavoro dove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cin quanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco).

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, non vige l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza, ma la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5 del D.Lgs 81/2008.

Analogamente a quanto previsto dal DM 10/3/1998, il DM 2 settembre 2021 specifica che le aziende aventi obbligo di predisposizione del Piano di Emergenza devono effettuare una esercitazione antincendio, con cadenza almeno annuale.

Corsi di formazione addetti antincendio

Un’ulteriore modifica introdotta dal DM 2 settembre 2021 riguarda i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza per come previsto dall’articolo 5 del Decreto e dall’allegato III.

Come primo elemento di novità vengono rinominati i livelli di rischio incendio:

DM 10/03/1998 DM 02/09/2021 Elenco attività incluse
Rischio BASSO Livello 1 Allegato III DM 02/09/2021 punto 3.2.4
Rischio MEDIO Livello 2 Allegato III DM 02/09/2021 punto 3.2.3
Rischio ALTO Livello 3 Allegato III DM 02/09/2021 punto 3.2.2

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 sono obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Analogamente, sono elencati nell’allegato III i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti antincendio, secondo le seguenti classificazioni:

Livello di rischio Tipo di corso Elenco attività incluse
1 Formazione Allegato III DM 02/09/2021 punto 3.2.5
2
3
1 Aggiornamento Allegato III DM 02/09/2021 punto 3.2.6
2
3

In particolare, il nuovo decreto modifica anche la frequenza di aggiornamento della formazione prevedendo che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio sia effettuato con cadenza almeno quinquennale.

Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.

Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).

Corsi di formazione addetti antincendio

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.

DM 03 settembre 2021

Gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza

Entrato in vigore il 29 ottobre 2022, abroga e sostituisce il DM 10/3/1998 stabilendo, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs 81/2008 i criteri generali atti a individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, in particolare, per come definito al punto 1, comma 2, dell’allegato I che costituisce parte integrante del DM 3 settembre 2022, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato. Al contrario, se i luoghi di lavoro non ricadono nella classificazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del DM 3 settembre 2021, valgono i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Cosa può fare AMB Studio?

I nostri consulenti possono supportare le imprese riguardo:

• predisposizione dei Piani di Emergenza e organizzazione di prove di emergenza ed evacuazione;

• organizzazione del sistema di prevenzione e protezione tramite servizi di consulenza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

          • formazione degli addetti antincendio;

• valutazione del rischio incendio e formazione sulle tematiche di sicurezza antincendio.

Per ogni specifica richiesta di chiarimento è possibile scrivere a info@ambstudio.net o collegarti alla pagina dei contatti.