COVID-19: le misure per la ripartenza

L’emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ha generato l’esigenza di una gestione minuziosa e attenta delle misure attuate per il contenimento ed il contrasto dell’epidemia, le quali hanno come scopo primario la tutela e la salvaguardia della salute pubblica.

Il raggiungimento di questo obiettivo coinvolge anche la sfera della protezione dei dati personali, prevedendo che numerosi soggetti possano raccogliere e analizzare, se a ciò autorizzati, informazioni personali su un gran numero di persone, compresi i dati relativi alla salute e ad altri dati particolari quali gli spostamenti e le relazioni personali ex art. 9 GDPR, e i dati giudiziari ex art. 10 GDPR.

Per poter implementare gli obiettivi di cui sopra, tutelando allo stesso tempo i diritti alla privacy ed alla riservatezza, il team AMB Studio tiene a fornire alle aziende le indicazioni operative più idonee per la sicurezza negli ambienti di lavoro contro la diffusione del virus.

Misure generali attualmente vigenti 

Le misure generali attualmente vigenti comprendono:

  • Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza (art. 1 DPCM 11 marzo 2020)
  • Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
  • Si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale (art.1 DPCM 11 marzo 2020).
  • Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
  • Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
  • Siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
  • Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Attività consentite durante l’emergenza

Ai sensi dell’art. 2 del DPCM 10 aprile 2020, durante la cosiddetta Fase 1 dell’emergenza COVID-19 restano sempre consentite le seguenti attività:

  1. le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3);
  2. le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2, comma 4);
  3. l’attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2, comma 5);
  4. ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art.2, comma 5);
  5. le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6);
  6. le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art.2, comma 7).

Le attività che ricadono nelle su elencate fattispecie possono proseguire la produzione comunicandolo preventivamente al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva.

Nuovi obblighi di comunicazione e controlli

Per le attività sospese, vige un nuovo obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto nei casi in cui sia necessario l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La Circolare 14/4/2020 del Ministero degli Interni prevede nuovi controlli a cura del Corpo della Guardia di Finanza, Aziende Sanitarie Locali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, sulle modalità di attuazione delle procedure organizzative e gestionali anti contagio COVID-19, e sull’osservanza delle misure imposte dal Dlgs81/2008.

I Compiti del Datore di Lavoro

Anche durante l’emergenza COVID-19, il Datore di Lavoro ha il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, ai sensi dell’art. 2087 c.c., mantenendo egli obblighi del Dlgs 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza e salute dei lavoratori).

Tra gli obblighi previsti dal Testo Unico e dal DPCM 10 aprile 2020, occorre evidenziare che il Datore di Lavoro:

  • ha la responsabilità di valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, compreso il “rischio biologico” in cui deve classificarsi l’emergenza COVID-19 – tale previsione diventa particolarmente critica nel caso di attività con presenza di pubblico 
  • ha la responsabilità di tutelare i lavoratori dall’esposizione a “rischio biologico”, con la collaborazione del medico competente, ove presente –  tale previsione diventa particolarmente critica nel caso di presenza di “lavoratori fragili”
  • deve garantire l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
  • ha gli obblighi di rinnovare regolarmente la dotazione di efficienti DPI – tale previsione diventa particolarmente critica nel caso di indisponibilità di DPI certificati
  • ha l’obbligo di fornire presidi di prevenzione, come i sistemi di disinfezione delle mani – tale previsione diventa particolarmente importante nel caso di attività di commercio o aperti al pubblico 
  • in caso di esercizi commerciali, ha l’obbligo di garantire accessi regolamentati e scaglionati
  • ha l’obbligo di fornire informazioni per garantire il distanziamento interpersonale – l’obbligo di informazione è esteso anche ai clienti nel caso di attività di commercio o aperti al pubblico

Per ulteriori informazioni o consulenza e assistenza nell’attività di adeguamento delle Vostre organizzazioni alle nuove disposizioni del D.Lgs 81/2008, con particolare riferimento alla pandemia COVID-19, Vi invitiamo a contattarci e/o chiamare il nostro ufficio.

Il team AMB Studio resta a Vostra disposizione.

Per ogni specifica richiesta, è possibile scrivere a  info@ambstudio.net.