Il nuovo Decreto UE ETS per la IV fase ed i “nuovi entranti”

La IV fase del Sistema EU ETS è entrata nell’ordinamento legislativo italiano con il nuovo Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che recepisce anche la Direttiva 2018/410 e varie altre disposizioni unionali che hanno modificato il sistema EU ETS per il periodo 2021-2030 (IV fase). Il Dlgs 47/2020 abroga il precedente Dlgs 13 marzo 2013 n. 30, facendo salve solo alcune disposizioni.

Le novità non sono poche e meritano approfondimenti dedicati. Tra gli altri argomenti :

  • aumento del ritmo delle riduzioni annuali delle quote al 2,2% a partire dal 2021, rispetto all’attuale 1,74%
  • la percentuale di quote da mettere all’asta viene fissata pari al 57% del totale, con una riduzione condizionata fino al 3%, qualora si ricorra al fattore di correzione transettoriale;
  • assegnazione gratuita del 100% delle quote per i settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Per i settori meno esposti, l’assegnazione gratuita dovrebbe essere gradualmente eliminata dopo il 2026 da un massimo del 30% a 0 alla fine della fase 4 (2030).
  • nuove regole di assegnazione, basate sul confronto dei livelli di attività/produzione negli anni (scostamento del 15% sulla media mobile di due anni).
  • rafforzamento della riserva stabilizzatrice del mercato
  • supporto all’industria e al settore energetico per l’innovazione (“Fondo per l’innovazione” che sosterrà la dimostrazione di tecnologie innovative e di innovazioni pionieristiche nell’industria) e gli investimenti (“Fondo per la modernizzazione” promuoverà gli investimenti nella modernizzazione del settore energetico e dei sistemi energetici).

La promulgazione del nuovo Decreto segue la attività di raccolta dati svolta nel 2019 ai fini dell’assegnazione provvisoria di quote gratuite per gli impianti autorizzati prima del 30 giugno 2019, ai sensi del Regolamento 2019/331 e secondo le indicazioni definite alla pagina dedicata del Ministero dell’Ambiente.

Il Dlgs 47/2020 impone nuovi obblighi ai gestori degli impianti per l’aggiornamento dell’assegnazione gratuita, come l’obbligo di comunicazione annuale della Relazione sui dati di riferimento entro il 31 marzo di ogni anno, corredata della relazione di un verificatore accreditato. 

Il 2020 è l’ultimo anno della fase III e la discontinuità tra le regole vigenti nelle due fasi rischia di determinare difficoltà applicative che il legislatore europeo ha cercato di limitare, riuscendoci in parte. In questo articolo ci soffermeremo su uno degli aspetti peculiare di questa fase di transizione, rimandando ad altre occasioni gli approfondimenti su altri temi posti dall’entrata in vigore del nuovo Decreto.

Il dilemma dei “nuovi entranti” per gli impianti fissi

Essere o non essere un “nuovo entrante”?

Questo il dilemma per gli impianti che siano incappati nel periodo ponte tra la III e la IV fase EU ETS, ovvero nel periodo tra il 30 giugno 2019 ed il 1° gennaio 2021. E la domanda ha risvolti economici e di compliance non trascurabili.

In questo periodo infatti coesistono due diverse definizioni per la qualifica di “nuovo entrante” e per la corrispettiva assegnazione delle quote gratuite:

  1. le regole della Decisione 2011/278/UE, valide fino al 31 dicembre 2020
  2. le regole del nuovo Dlgs 47/2020 e del Regolamento 2019/331, valide dal 1° gennaio 2021

Le regole per la III fase

Il Regolamento 2019/331 mantiene in vita la Decisione 2011/278 per l’assegnazione gratuita nella III fase, fino al 31/12/2020. nonostante una diversa indicazione del Dlgs 47/2020, dobbiamo quindi ritenere valida la definizione della Decisione 2011/278 che per “impianto esistente” intende qualsiasi impianto autorizzato prima del 30 giugno 2011 (art. 3 lett. a); al contrario è “nuovo entrante” l’impianto autorizzato dopo il 30 giugno 2011, al quale sono assegnate le quote gratuite secondo l’art. 17 della Decisione.

Fino al 31/12/2020, l’impianto “nuovo entrante” ex Decisione 2011/278 può chiedere l’assegnazione di quote gratuite entro “un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell’impianto” che coincide con “il primo giorno verificato ed approvato di un periodo continuativo di 90 giorni … nel corso del quale l’impianto funziona almeno al 40% della capacità di progetti ai della quale i dispositivi installati sono dimensionati…” (decisione 2011/278/UE, art. 3 lett. n).

L’assegnazione preliminare totale è determinata secondo la Linea Guida n. 7 redatta ai sensi della Decisione 2011/278/UE, che prevede due contributi la cui somma è moltiplicata per il Fattore di riduzione lineare:

  1. Assegnazione periodo precedente l’inizio del funzionamento normale: pari alla differenza tra le emissioni totali e le emissioni relative alla elettricità nel periodo, moltiplicato per il Fattore di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (paragrafo 3.2.1 della Linea Guida)
  2. Assegnazione periodo successivo l’inizio del funzionamento normale: pari alla somma delle assegnazioni preliminari di tutti i sottoimpianti che hanno iniziato il funzionamento normale, calcolate moltiplicando il livello di attività per il parametro di riferimento e per il Fattore di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (paragrafo 3.2.2 della Linea Guida)

Le regole per la IV fase

Il nuovo Dlgs 47/2020 ha aggiornato la definizione di “nuovo entrante”, rifacendosi alla definizione della Direttiva 2003/87 aggiornata (art. 3 lettera h):

  1. l’impianto che esercita una o più attività indicate all’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell’elenco di cui all’articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;
  2. l’impianto che esercita per la prima volta un’attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema Eu Ets a norma dell’articolo 31 e 32” (impianti con emissioni inferiori a 25.000 o 2.500 tonnellate di CO2 equivalente o funzionamento inferiore a 300 ore/anno).

L’art. 25 del Decreto prevede che la Commissione trasmetta l’elenco degli impianti soggetti al sistema ETS (comma 1) e che l’elenco aggiornato debba essere trasmesso ogni 5 anni. Rifacendosi alla Direttiva “madre” 2003/87 si ritiene che per la data di trasmissione dell’elenco si possa assumere il 30 settembre 2019 (art. 11 della Direttiva 2003/87 modificata dalla Direttiva 2018/410). Per il periodo 2021-2025, la data dell’autorizzazione che qualifica il nuovo entrante è il 30 giugno 2019Pertanto, ai fini dell’assegnazione gratuita di quote per la IV fase 2021-2030:

  • tutti gli impianti autorizzati prima del 30 giugno 2019 saranno considerati “esistenti”
  • tutti gli impianti autorizzati dopo il 01 luglio 2019 saranno considerati “nuovi entranti”.

Tra le definizioni del nuovo Dlgs 47/2020 compare anche quella di “avvio del funzionamento normale” che coincide con “il primo giorno di funzionamento” dell’impianto, in sintonia con la definizione del Regolamento 2019/331/UE, art. 2 punto 12 che stabilisce le regole per l’assegnazione gratuita nella IV fase.

L’assegnazione delle quote per i “nuovi entranti” nella IV fase seguirà le regole definite dagli artt. 5, 17 e 18 del Regolamento 2019/331/UE e dal Regolamento 2019/1842, secondo il principio “primo arrivato, primo servito”.

La regola generale per la assegnazione di quote gratuite prevede il confronto annuale tra il livello di attività storico (HAL) e quello della media mobile degli ultimi 2 anni, da comunicare annualmente entro il 31 marzo con attestato di verifica. Nel caso dei “nuovi entranti”, il livello di attività del primo anno intero di funzionamento è assunto come HAL, e per i primi tre anni non si fa il confronto con il livello medio.

Cosa fare se sei un “nuovo entrante”?

Innanzitutto occorre individuare la fase riferimento – se III o IV fase – per comprendere quale sia il processo di assegnazione cui accedere.

Poi occorre seguire le indicazioni dei regolamenti su menzionati, verificando se e quando occorrano le condizioni per accedere all’assegnazione gratuita.

I nostri consulenti possono sopportare il gestore dell’impianto soggetto al sistema EU ETS per la valutazione strategica della situazione dell’impianto e per la predisposizione di tutta la documentazione di supporto alla richiesta di assegnazione gratuita.

In ambito ETS svolgiamo anche le seguenti attività :

  • analisi strategica sulla gestione delle quote di emissione per la III e IV fase ETS;
  • predisposizione / aggiornamento dell’autorizzazione dell’impianto;
  • predisposizione / aggiornamento del Piano di monitoraggio secondo il Regolamento (UE) 601/2012 e delle relative procedure di monitoraggio;
  • predisposizione dei Piani di miglioramento ai sensi dell’art. 69 del Regolamento (UE) 601/2012;
  • attivazione del conto sul Registro e supporto alla compilazione della documentazione;
  • monitoraggio e predisposizione della comunicazione annuale sulle emissioni di CO2;
  • verifiche ispettive per la verifica del rispetto delle metodologie di contabilizzazione previste dal Piano di Monitoraggio;
  • gap-analysis sul limite massimo (cap) delle emissioni previste per l’impianto;
  • supporto nelle verifiche di terza parte del Verificatore ambientale;
  • formazione su EU ETS;
  • comunicazione istituzionale e aggiornamento normativo.

Per ogni specifica richiesta di chiarimento è possibile scrivere a info@ambstudio.net o collegarti alla pagina dei contatti.