PAUR sta ad indicare il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” definito dall’art. 27-bis del Dlgs 152/2006 modificato dal Dlgs 16 giugno 2017, n. 104, ed entrato in vigore dal 21 luglio 2017.

Il Provvedimento è stato concepito per i progetti sottoposti a VIA regionale al fine di ricomprendere in un unico atto “tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”.

Si tratta quindi, in potenza, di uno strumento sorprendentemente ampio per i quali si prevedono – nel medesimo art. 27-bis del Decreto – i relativi termini ordinari e perentori del procedimento (al netto di sospensioni e concessione di nuovi termini per integrazioni documentali): non prima di 105 gg dalla pubblicazione della documentazione sul sito web dell’Autorità Competente viene convocata una Conferenza dei Servizi per il rilascio dei titoli abilitativi, che deve concludersi entro 130 giorni dalla data di convocazione dei lavori con una determinazione che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che comprenderà anche l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Eppure, le zone d’ombra ancora evidenti nella nuova disciplina non consentono di rallegrarsi per la (relativa) semplificazione introdotta; in particolare evidenziamo che restano oscure le modalità di gestione dei procedimenti di VIA ed AIA da parte delle Autorità Competenti che, fino ad ora, avevano potuto contare su propri atti (regolamenti, leggi, decreti,…) che coordinavano le diverse discipline in forza dell’abrogato comma 2 dell’art. 10 del Decreto.

Come se non bastasse, grava una pesante incertezza sui termini che potrebbero essere dilatati da parte delle singole Amministrazioni chiamate a fornire il proprio assenso (quelli ordinari sono 235 giorni). Inoltre, cosa ne sarà dei procedimenti pendenti? E si prevedono sanzioni fino a 100.000 euro.

Ora forse è più chiaro perché il nuovo Provvedimento fa “P.A.U.R.A.”! Tuttavia esistono strategie e strumenti di difesa che possono essere adottati per contenere i rischi derivanti dal nuovo assetto normativo, che comprendono le procedure di scoping, la definizione dei livelli di progettazione, la Valutazione di Impatto Sanitario, l’analisi degli atti da includere nel Provvedimento Unico.

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