AUA: Cos’è? Chi la può chiedere? A chi si chiede?

Cos’è l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento istituito con il DPR. del 13 marzo 2013, n.59, il quale incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.

La sua istituzione segue quelli che sono i principi di semplificazione ricercati dalle amministrazioni, favorendo il corretto svolgimento dell’iter e unificando pratiche che in precedenza venivano presentate in maniera separata.

Gli elementi cruciali di questo strumento si riassumono attraverso i seguenti due aspetti:

  1. garantire la tutela dell’ambiente
  2. ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici.

Si vuole pertanto garantire un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo.

Attraverso l’AUA  si possono pertanto sostituire sette diversi titoli abilitativi che verranno di seguito specificati:

  • autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto legislativo 03/04/2006 , n.152
  • autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del Codice dell’ambiente per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152
  • comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o commi 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99
  • comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Chi la può chiedere?

La AUA può essere richiesta dalle piccole-medio imprese e dalle grandi imprese, la richiesta dovrà essere effettuata dal gestore, cioè la persona fisica giuridica e che pertanto ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento.

Esso NON si applica agli impianti sottoposti all’AIA (come riportato all’art. 1 del D.P.R. n. 59/2013) e ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Inoltre l’AUA non è applicabile ad alcuni procedimenti autorizzativi che sono già provvedimenti unici e che quindi accorpano tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio di un impianto:

  • Procedimento unico di cui all’articolo 208 del D.Lgs n° 152/06 concernente l’autorizzazione per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
  • Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni di cui all’art. 12 del D.Lgs n° 387/2003 e sia relativamente alle procedure semplificate di cui al D.Lgs n° 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata – PAS);
  • Autorizzazione unica per impianti di cogenerazione di cui all’art. 12 del D.Lgs n° 20/2007;
  • Interventi di bonifica di cui all’art. 242 del D.Lgs n° 152/06. Sono altresì escluse le procedure di concessioni per uso di beni demaniali quali, ad esempio, le acque pubbliche. L’AUA non si applica per gli scarichi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche recapitanti in pubblica fognatura e non.

Se l’impianto è soggetto a verifica di assoggettabilità a V.I.A occorrerà prima attendere la conclusione della procedimento di verifica prima di poter procedere con l’AUA.

I casi in cui va richiesta

L’AUA come anticipato dovrà essere richiesto dal gestore nei seguenti casi:

  • nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti
  • nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013)
    • allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall’AUA, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica normativa di riferimento
    • al verificarsi delle condizioni che comporti la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall’AUA

A chi si chiede?

La domanda verrà presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio insiste lo stabilimento.

Il SUAP verificherà la correttezza formale (utilizzo della modulistica predisposta, rispondenza delle schede allegate in funzione dei titoli abilitativi richiesti, eventuale assoggettabilità a via etc) e successivamente la inoltrerà per via telematica all’Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni la domanda si intende regolarmente presentata.

Il SUAP pertanto è il soggetto preposto a garantire una rapida trasmissione della documentazione ed un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento.

La modulistica

Il modello della domanda di AUA è contenuto nel D.P.C.M. 8 maggio 2015, che ne ha adottato uno unico valevole su tutto il territorio nazionale (le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria modulistica entro il 30 giungo 2015).

Se l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale e lo trasmette entro 90 giorni al SUAP, che rilascia l’AUA; potrà essere indetta la Conferenza di servizi, specialmente se previsto dalla legge. Se, invece, l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP obbligatoriamente indice la Conferenza di Servizi entro 30 giorni.

L’Autorità competente, in questo caso, adotta il provvedimento finale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.

Quanto dura la AUA?

Il provvedimento autorizzativo di AUA ha una durata pari a 15 anni dalla data del rilascio (art.3 comma 6 del d.lgs. n.59/13), ed il rinnovo dovrà essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza. Le tempistiche di rinnovo e le modalità procedurali sono uguali a quelle previste per il primo ottenimento della AUA

Attività di controllo e monitoraggio

L’attività di vigilanza e di controllo resta di pertinenza dei soggetti competenti in materia ambientale. Se durante questa attività viene meno il rispetto delle prescrizioni impartite, viene data comunicazione all’Autorità competente che provvederà ad applicare le procedure sanzionatorie previste da ciascuna norma di settore.

Per ogni specifica richiesta di chiarimento o informazione è possibile scrivere a info@ambstudio.net o collegarti alla pagina dei contatti.